L'outsourcing rappresenta un aspetto delicato e spesso omesso o scarsamente considerato dal sistema di gestione per il trattamento dei dati personali (D.P.S) dello studio. Il repentino diffondersi dei c.d. Service paghe sovente non risulta preceduto da verifiche di ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 da parte degli studi di consulenza del lavoro che si rivolgono a tali fornitori di servizi.
Il consulente del lavoro che si avvale di servizi in outsourcing è risponde del mancato preventivo e sistematico controllo di tale ulteriore titolare del trattamento dati personali (D.Lgs. 196/2003 art. 31).
Tali verifiche saranno eseguite anche in senso inverso, cioè il titolare del trattamento dati personali della struttura outsourcing dovrà verificare (e documentare tale processo) che lo studio di consulenza del lavoro esegua un trattamento dati in conformità a quanto disposto dalla norma, in particolare per quanto riguarda la resa dell'informativa e l'acquisizone del consenso.
Si evince che questo sistema di mutuo controllo fra titolari del trattamento dati personali (in generale fra cliente e fornitore) ha modificato numerose scelte di orientamento nel mercato; molte altre saranno nei prossimi anni a vantaggio di studi e società che hanno eseguito un corretto adeguamento alla c.d. normativa privacy.
E' buona norma eseguire apposite verifiche documentabili su strutture come il c.d. Service paghe ed utilizzare appositi moduli di consenso al trattamento dati personali.