"Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
Ricordiamo che l’attività di trattamento dei dati personali è qualificata dalla Magistratura ordinaria di merito come attività pericolosa, disciplinata dal codice civile.
Ciò significa che, in caso di richiesta di risarcimento da parte del soggetto che si ritiene leso dalle modalità del trattamento dei propri dati, il titolare del trattamento è tenuto a provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.